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PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA PER N. 3 UNITÀ NEL LIVELLO INIZIALE DELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA IN PREVENZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE.

PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI PERSONALE A  TEMPO DETERMINATO DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA PER N. 3 UNITÀ NEL  LIVELLO INIZIALE DELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA IN PREVENZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE  DI PROTEZIONE CIVILE.

Codice: RLA12024043645

Domande dal: 19/12/2024 , ore 10:00

Scade il: 17/01/2025 , ore 12:00

Con decreto dirigenziale n. 19732 del 17 dicembre 2024, in corso di pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 52 del 27 dicembre 2024, in esecuzione al Piano triennale dei fabbisogni di personale della Giunta regionale 2024-2026 (DGR 1778 del 29.01.2024) è stata indetta, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, una procedura di stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato di personale a tempo determinato della Giunta di Regione Lombardia per n. 3 unità nel livello iniziale dell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione - profilo professionale “specialista in prevenzione e risposta alle emergenze di protezione civile” presso la Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile della Giunta di Regione Lombardia.

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Ente responsabile

PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI PERSONALE A  TEMPO DETERMINATO DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA PER N. 3 UNITÀ NEL  LIVELLO INIZIALE DELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA IN PREVENZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE  DI PROTEZIONE CIVILE.

Codice: RLA12024043645

Domande dal: 19/12/2024 , ore 10:00

Scade il: 17/01/2025 , ore 12:00

Scheda informativa

  • Per l’ammissione alla procedura di stabilizzazione sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione sia all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro. a) Requisiti generali:

    1. Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, purché in possesso dei diritti civili e politici dell’UE e di una adeguata conoscenza della lingua italiana. Altresì, hanno diritto di partecipare i cittadini stranieri non appartenenti alla UE che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e con adeguata conoscenza della lingua italiana, nonché i familiari dei cittadini degli Stati membri della UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e con conoscenza della lingua italiana. La conoscenza della lingua italiana verrà accertata nel corso delle prove;

    2. età non inferiore a 18 anni e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo;

    3. pieno godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, se cittadini di altri Stati);

    4. non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo, fatta salva l’indicazione delle ragioni della eventuale esclusione;

    5. idoneità fisica allo specifico impiego cui la selezione di riferisce e allo svolgimento delle mansioni previste per la posizione da ricoprire ed il profilo professionale di inquadramento. L’Amministrazione ha facoltà di disporre l’accertamento dell’idoneità fisica in qualsiasi momento, anche preliminarmente alla costituzione del rapporto di lavoro. In fase di accertamento, con l'osservanza delle norme in materia di categorie protette, al fine di verificare la compatibilità tra il profilo di inserimento lavorativo e le caratteristiche della disabilità delle persone risultate idonee, l'Amministrazione potrà sottoporre a verifica gli interessati in ordine alla idoneità alle mansioni. La natura e il grado di eventuale disabilità degli stessi non devono essere di danno alla salute e all’incolumità propria e degli altri dipendenti e alla sicurezza degli impianti. Il giudizio medico positivo è indispensabile ai fini dell’assunzione;

    6. posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 della Legge 23/08/2004 n. 226);

    7. non aver riportato condanne penali definitive per uno dei reati che impediscono la costituzione di un rapporto di lavoro con una Pubblica Amministrazione e sono indicati all’art. 10, comma 1 lettere a), b), c), d) del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e s.m.i., fatta salva l’intervenuta riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del Codice penale. La sentenza prevista dall’articolo 444 del Codice di procedura penale (patteggiamento – applicazione della pena a richiesta delle parti), ai sensi dell’art. 445 1-bis del c.p.p., è equiparata ad una condanna ove il Giudice con il provvedimento di irrogazione della sanzione penale applica, altresì, una pena accessoria. Qualora il candidato abbia in corso un procedimento penale per uno dei reati quivi indicati ha l’obbligo di farne menzione nella domanda di partecipazione alla selezione concorsuale e l’ammissione, se non vi sono altre cause ostative, avviene con riserva. La condanna definitiva, ove intervenga nel corso della procedura concorsuale, è causa automatica di esclusione. Se la condanna definitiva interviene dopo l’assunzione, si procede ai sensi dell’articolo 55-bis comma 4 del D.lgs. n. 165/2001 e ai sensi dell’articolo 72 del CCNL 16 novembre 2022;

    8. non essere interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici con sentenza penale passata in giudicato, fatta salva l’intervenuta riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del Codice penale. Se l’interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, viene disposta in via definitiva durante la procedura concorsuale, il candidato sarà automaticamente escluso dalla procedura medesima, anche se precedentemente ammesso. Se la pronuncia sull’interdizione dai pubblici uffici non è ancora divenuta definitiva, l’istante è ammesso con riserva alla procedura. Se l’interdizione dai pubblici uffici viene pronunciata in via definitiva successivamente all’eventuale assunzione, l’amministrazione procederà ai sensi dell’articolo 55-bis comma 4 del D.lgs. n. 165/2001 e dell’articolo 72 del CCNL 16 novembre 2022;

    9. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione con provvedimento definitivo ai sensi dell’articolo 10 comma 1 lettera f) del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e s.m.i., fatta salva la riabilitazione ai sensi dell’articolo 70 del D.lgs. n. 159/2011. Se il candidato è stato oggetto di un provvedimento di applicazione non definitivo o comunque il procedimento di applicazione è in corso, ha l’obbligo di darne informazione nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale e si procede, se non vi sono altre cause ostative, all’ammissione con riserva. Qualora il provvedimento di applicazione definitivo intervenga durante la procedura concorsuale alla quale è stato ammesso con riserva si procede alla sua automatica esclusione. Se il provvedimento definitivo, invece, interviene dopo l’assunzione, l’amministrazione procederà ai sensi dell’articolo 55-bis comma 4 del D.lgs. 165/2001e ai sensi dell’articolo 72 del CCNL 16 novembre 2022;

    10.non essere stato sottoposto a licenziamento disciplinare presso altra pubblica amministrazione o comunque non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso altra amministrazione pubblica con provvedimento divenuto definitivo. Se il candidato è stato oggetto di un provvedimento di applicazione non definitivo o comunque il procedimento di applicazione è in corso, deve comunicarlo e si procederà, se non vi sono altre cause ostative, all’ammissione con riserva. Qualora il provvedimento di applicazione definitivo intervenga durante la procedura concorsuale si procederà all’automatica esclusione del candidato medesimo. Se uno dei provvedimenti di cui al punto precedente diviene definitivo dopo l’assunzione, l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 55-bis comma 4 del D.lgs. n. 165/01 o delle norme speciali che regolano l’ipotesi ostativa alla prosecuzione del rapporto di pubblico impiego;

    11.non rientrare in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la costituzione del rapporto di lavoro di pubblico impiego.

    b) Requisiti specifici: Possono accedere alla presente procedura di stabilizzazione, mediante presentazione di apposita domanda, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, ovvero:

    a) risultino in servizio, presso la Giunta regionale della Lombardia, successivamente al 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della Legge 7 agosto 2015 n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015, n. 187, con contratto a tempo determinato;

    b) abbiano maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso la Giunta regionale della Lombardia;

    c) siano stati reclutati a tempo determinato, per lo svolgimento delle attività di interesse della presente stabilizzazione, con procedure concorsuali conformi ai principi di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse dalla Giunta regionale della Lombardia;

    d) non siano titolari di un contratto a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione.

  • Con decreto dirigenziale n. 19732 del 17 dicembre 2024, in corso di pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 52 del 27 dicembre 2024, in esecuzione al Piano triennale dei fabbisogni di personale della Giunta regionale 2024-2026 (DGR  1778 del 29.01.2024) è stata indetta, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, una procedura di stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato di personale a tempo determinato della Giunta di Regione Lombardia per n. 3 unità nel livello iniziale dell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione - profilo professionale “specialista in prevenzione e risposta alle emergenze di protezione civile” presso la Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile della Giunta di Regione Lombardia.

  • La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, a pena di esclusione, unicamente per via telematica, a partire dalle ore 10:00 di giovedì 19 dicembre 2024 ed entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 17 gennaio 2025, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale Unico del Reclutamento della Pubblica Amministrazione “inPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/ previa registrazione sullo stesso Portale.

    La registrazione al Portale è gratuita e richiede l’autenticazione mediante i sistemi di registrazione SPID/CIE/CNS/eIDAS. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003.

    Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di ammissione.

  • Procedura valutativa a graduatoria

  • Eventuali informazioni non rinvenibili nel presente bando possono essere richieste alla Unità Organizzativa “Organizzazione e Personale Giunta”, al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficiopersonale@regione.lombardia.it

Dario,
il tuo assistente digitale