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GOL – Indirizzi in merito ad alcune problematiche a seguito della prima attuazione del Programma GOL

Data: 04/08/2022

L’avvio del Programma GOL in Lombardia rappresenta un’occasione di potenziamento dell’offerta di Politiche attive attuate da Regione nel segno della conferma dei principi della libertà di scelta, di semplificazione, di sviluppo del supporto integrato dei sistemi informativi, di rafforzamento della collaborazione pubblico privata attraverso il rilancio della funzione dei Centri per l’impiego, un più forte coinvolgimento degli operatori accreditati al lavoro, nella logica del patto per conseguire obiettivi comuni di servizio, la qualificazione dell’offerta formativa. 

    1. Patto di Servizio e Tirocini Extra-Curriculari 

L’introduzione del Patto di Servizio Personalizzato (PSP), in attuazione agli standard definiti nella Delibera del Commissario Straordinario di ANPAL n° 5 del 9 maggio 2022, sancisce un modello, peraltro già consueto nell’attuazione delle politiche attive in Lombardia, basato sul chiaro riconoscimento del bisogno della persona e sulla costruzione di una offerta di servizi coerente a questo fabbisogno.

Al riguardo, si rammenta che la sottoscrizione del PSP ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs 150/2015 è necessaria: 

  • per la definizione del percorso delle persone che accedono a qualsivoglia politica attiva finanziata da Regione Lombardia;
  • per i percettori di Naspi, DisColl e Reddito di Cittadinanza, che sono tenuti per legge ad attivarsi a partire dal rilascio della DID, anche nei casi in cui accedono a politiche attive diverse da quelle finanziate dalla Regione.

Al di fuori delle condizioni sopraindicate, la sottoscrizione del PSP non è pertanto necessaria. 

Si precisa inoltre che, per le persone in stato di disoccupazione che intendono partecipare ad un tirocinio extracurriculare di cui alla DGR n. 7763 del 17.01.2018, attivato al di fuori di politiche finanziare da Regione Lombardia, è condizione sufficiente il rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID) rilasciata nelle modalità previste per legge (art. 18 D.lgs. 150/2015).

Si precisa per quanto sopra espresso che:

  • il soggetto promotore è tenuto in ogni caso, a richiesta della persona che intende attivare un tirocinio, a garantire il servizio di presa in carico, assessment e sottoscrizione del Patto di Servizio alla conclusione del tirocinio, nel caso la persona permanga in condizioni di disoccupazione, rimane il diritto della stessa a richiedere al soggetto promotore il servizio di Assessment e sottoscrizione del Patto di Servizio al fine di accedere alle politiche attive finanziate.

Con l’occasione, si precisa che possono accedere al tirocinio extracurriculare anche i soggetti minori a partire dai 16 anni compiuti che frequentano, o hanno concluso, un percorso di secondo ciclo. 

    2.   Modalità di erogazione a Distanza dei servizi al lavoro e sedi operative

In merito alla previsione di erogazione dei servizi specialistici al lavoro in modalità “a distanza” si precisa che:

  • l’operatore accreditato deve garantire che le prestazioni erogate a distanza siano erogate da personale identificato attraverso le credenziali di ingresso nel SIUL e in coerenza con le previsioni delle norme regionali sull’accreditamento. Tale garanzia deve essere mantenuta per tutte le attività e la durata della dote;
  • è sempre nel diritto della persona, in qualunque momento del percorso della Dote, richiedere di realizzare o proseguire il servizio in presenza nella sede dell’operatore accreditato. 

Pertanto, fermo restando la possibilità di fruizione a distanza, in tutte le convocazioni e gli appuntamenti, devono essere indicati nome e cognome del soggetto che erogherà il servizio e l’indirizzo della sede regionale dove il servizio verrà erogato e dove è possibile fruire dello stesso anche in presenza.

Al riguardo, si rammenta che i servizi di formazione possono essere erogati a distanza nel limite del 30% delle ore programmate, così come definito a livello nazionale con decreto di ANPAL. E’ tuttavia fatta salva la possibilità di erogare formazione in modalità asincrona in modalità autofinanziata per piccoli moduli finalizzati all’acquisizione di competenze di base e/o trasversali (c.d. pillole informative).

Al fine di consentire agli operatori di adeguare la presenza dei propri sportelli sul territorio regionale, si fa presente quanto previsto dalla DGR. 6696 del 18/07/2022 e che troverà applicazione a seguito del prossimo provvedimento attuativo:

  • gli enti accreditati al lavoro potranno erogare i servizi anche avvalendosi di spazi messi loro a disposizione da altri specifici soggetti pubblici o privati dislocati sul territorio, presso i quali possono attivare presidi collocandovi proprio personale. 
  • I presidi saranno attivabili nella provincia nella quale è già presente una sede accreditata dell'operatore e sono regolati da accordi formali di natura privatistica siglati tra i soggetti interessati. 

    3.   Servizio di Individuazione e Attestazione delle Competenze (IVC)


Per garantire alle persone il servizio finalizzato alla messa in trasparenza delle competenze acquisite nei diversi ambiti ai fini delle ricerca di lavoro, pur nel perimetro di quanto previsto negli standard definiti dalla delibera ANPAL che ha regolato le prestazioni riconosciute dal Programma GOL, è in corso da parte di Regione Lombardia una attività volta a verificare la possibilità di riconoscere tale attività a fronte del rilascio di una attestazione (Documento di Trasparenza) in coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Nuove competenze. 

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Dario,
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