16 giugno 2025, ore 14:54
Aperto

BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2025

BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2025

Codice: RLAN2025044303

Domande dal: 03/06/2025 , ore 12:00

Scade il: 15/07/2025 , ore 12:00

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE PER LA MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI ESISTENTI SUL TERRITORIO LOMBARDO

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Ente responsabile

Fonti di finanziamento

PRSS XII Legislatura
BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2025

Codice: RLAN2025044303

Domande dal: 03/06/2025 , ore 12:00

Scade il: 15/07/2025 , ore 12:00

Scheda informativa

  • Comuni 

    Unioni di Comuni

  • L'iniziativa è finalizzata al potenziamento e valorizzazione degli impianti sportivi pubblici, ubicati in Lombardia, per una maggiore fruibilità, attrattività e sostenibilità gestionale degli stessi, attraverso il sostegno di interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi esistenti, per poter offrire ai cittadini lombardi la possibilità di una pratica sportiva in impianti sicuri.

     

  • € 30.000.000 a fondo perduto da Regione Lombardia
  • Contributo a fondo perduto
  • Contributi concessi in regime di Non Aiuto o in regime di Aiuto di stato (Esenzione da notifica)
  • S.O. N. 19 DEL 5/5/2025
  • I Comuni e le Unioni di Comuni, proprietari di impianti sportivi potranno presentare richiesta di contributo su un unico impianto (risultante iscritto all'anagrafe degli impianti sportivi al 30/04/2025), corredata dalla documentazione prevista dal bando e dai relativi allegati, tramite la piattaforma Bandi e Servizi

  • Procedura valutativa a graduatoria

  • Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Ser-vizi scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.


    Per informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi potranno essere richieste:

    • esclusivamente per iscritto al seguente indirizzo di posta elettronica: impianti_sportivi@regione.lombardia.it;

    • telefonicamente ai numeri: 02-6765.0430 oppure 02-6765.5665 oppure 02-6765.5534, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.


    Per informazioni sull'inserimento nell’Anagrafe dell’impiantistica sportiva regionale è possibile contattare censimentoimpianti@regione.lombardia.it

Domande frequenti

  • Sì, la D.g.r. n. 3981/2025 stabilisce che un Comune con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti può richiedere il finanziamento a fondo perduto di Regione Lombardia fino al limite massimo dell’80% delle spese ammissibili. E’ prevista l’attribuzione di punteggio premiale qualora il Comune cofinanzi l’opera per una percentuale superiore al minimo consentito (per i comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti è pari al 20%)

  • Per la verifica della presenza dell’impianto all’interno dell’anagrafe e per l’aggiornamento del censimento (compilazione dei campi mancanti) è necessario accedere alla piattaforma al link dbimpiantisportivi.sportesalute.eu con le credenziali di accesso fornite ai tecnici accreditati di ciascun Comune

  • Sì, può essere oggetto d’intervento, in quanto la normativa CONI (Norme coni per l'impiantistica sportiva approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008) stabilisce (punto 3 – Struttura degli impianti sportivi della suddetta deliberazione) che i parcheggi per il pubblico (spazi per il pubblico) ed i parcheggi per utenti ed addetti (Aree sussidiarie) costituiscono parte funzionale di un impianto sportivo, e quindi – come riporta anche la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3981 del 3/03/2025, gli interventi su tali spazi, pertanto, sono ammissibili a contributo

  • No, non è possibile candidare al Bando più di un impianto appartenente allo stesso Comune. Nei criteri approvati con DGR n. 6381 del 03/03/2025 la Giunta regionale ha stabilito infatti che i Comuni possono presentare una sola domanda, che dovrà essere riferita ad un unico impianto sportivo, identificato tramite il relativo ID all’anagrafe regionale degli impianti sportivi

  • No, la D.G.R.  n. 6381 del 03/03/2025 prevede che gli interventi debbano essere realizzati unicamente su impianti sportivi esistenti di proprietà pubblica, iscritti ed aggiornati nell’Anagrafe degli impianti sportivi regionale alla data del 30/04/2025, e quindi , essendo i Comuni i soggetti beneficiari dei contributi regionali, l’area oggetto dell’intervento deve essere pertanto di esclusiva proprietà comunale

  • Sì, è possibile, in quanto gli impianti natatori sono a tutti gli effetti considerati impianti sportivi, così come indicato nella delibera CONI n. 1379/2008.

  • Sì, è possibile cofinanziare l’intervento anche con fondi provenienti da un bando statale, purché il bando statale ammetta la possibilità di cumulo dei contributi. Rimane a carico del soggetto beneficiario la responsabilità della verifica della sovracompensazione dei contributi complessivamente percepiti sull’intervento relativamente alla spesa sostenuta  e all’eventuale sussistenza del regime di aiuto di stato riconosciuto all’intervento

  • La linea di finanziamento da applicare all’intervento, secondo quanto stabilito ai paragrafi A.3 e B.1,  è definita in funzione delle spese ammissibili  del quadro tecnico economico (QTE) di progetto - da redigersi in conformità al modello riportato nell’allegato 2 del bando - nonché della quota di cofinanziamento assicurata dal Comune richiedente, nel rispetto delle percentuali massime di contributo regionale erogabile previste in funzione della popolazione residente.  

    Nella tabella sottostante sono riportati alcuni esempi di determinazione della linea di finanziamento..

    LINEA 1  CONTRIBUTO MINIMO € 70.000  - CONTRIBUTO MASSIMO € 300.000 - LINEA 2 CONTRIBUTO MINIMO € 300.001 -  CONTRIBUTO MASSIMO € 700.000

     

    N. ABITANTI COMUNE

    QTE SPESE AMMISSIBILI (in € )

    CO-FINANZIAMENTO COMUNE

    FINANZIAMENTO REGIONALE

    LINEA DI FINANZIAMENTO

    (in %)

    (in €)

    (in %)

    (in €)

    4.700

    100.000

    30%

    30.000

    70%

    70.000

     Linea L1 “piccoli interventi”

    4.700

    430.000

    30%

    129.000

    70%

    301.000

     Linea L2 “grandi interventi”

    4.700

    430.000

    40%

    172.000

    60%

    258.000

     Linea L1 “piccoli interventi

    16.000

    100.000

    50%

    50.000

    50%

    50.000

    Escluso – non rispetta il contributo  minimo previsto,

    16.000

    700.000

    50%

    350.000

    50%

    350.000

     Linea L2 “grandi interventi”

    16.000

    700.000

    60%

    420.000

    40%

    280.000

     Linea L1 “piccoli interventi”

     

  • No, i criteri approvati dalla Giunta regionale con la DGR n. XII/3981 del 3/03/2025 stabiliscono che possono presentare richiesta di contributo i “Comuni in forma singola o associata, in qualità di proprietari di impianti sportivi pubblici di uso pubblico”, e quindi l'impianto sportivo deve essere di proprietà del Comune (o dell’Unione dei Comuni) ed essere iscritto nell’Anagrafe regionale degli impianti sportivi alla data del 30/4/2025. E’ pertanto esclusa la possibilità per le società municipalizzate (enti economici disciplinati da norme di diritto privato, ancorché costituite e partecipate unicamente da Comuni) di presentare domanda di contributo.

    Non è sufficiente la sola titolarità del diritto di superficie da parte del Comune, in quanto i criteri suindicati prevedono, come presupposto di partecipazione, la piena proprietà dell’impianto da parte del Comune e, il diritto di superficie, non costituisce titolo di proprietà

  • Sì, tale condizione  risulta ostativa alla partecipazione al bando, in quanto  lo stesso prevede che i soggetti titolati a presentare richiesta di contributo sono i “Comuni in forma singola o associata, in qualità di proprietari di impianti sportivi pubblici di uso pubblico”, e quindi la procedura di acquisizione delle aree dal Demanio Pubblico dovrà pertanto essere perfezionata prima della presentazione della domanda di contributo entro il termine ultimo fissato dal Bando (ore 12:00 del 15 luglio 2025)

  • Sì, le spese connesse all’intervento, comprese quelle di progettazione, sono ammissibili anche se sostenute antecedentemente alla data di pubblicazione del bando, purché afferenti allo stesso Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito all’intervento oggetto di richiesta di contributo, e purchè i lavori non siano stati avviati prima della pubblicazione del bando

  • Si conferma l'ammissibilità di interventi relativi all'ampliamento di tribune e spogliatoi, in quanto , ai sensi della Normativa CONI (deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008) tribune e spogliatoi rientrano nelle categorie "spazi per i servizi di supporto" e "spazi per il pubblico".

  • La realizzazione di nuovi fabbricati rientra tra gli interventi ammessi al fine della richiesta di contributo ("realizzazione di spazi aggiuntivi ed aree sussidiarie" – paragrafo B.2 pag. 11 del Bando). Nel caso di nuova costruzione (spogliatoi del campo di calcio) - non derivante da demolizione di fabbricato già presente all'interno dell'impianto sportivo (per tale fattispecie si rimanda alla risposta n. 18 delle FAQ pubblicate), non saranno considerate, ai fini dell'attribuzione del punteggio, quelle lavorazioni che sono già da prevedere per il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di efficientamento energetico (come per esempio l'applicazione dei criteri 3.2 "cappotto termico", 3.3 "sostituzione serramenti" 3.8 "relamping completo con tecnologia LED"), abbattimento barriere architettoniche, sicurezza sismica e antincendio (criterio 2 "messa in sicurezza e accessibilità dell'impianto),eccPertanto, tenendo conto di quanto sopra riportato, l'attribuzione dei punteggi sarà valutata sulla scorta delle specifiche caratteristiche del progetto presentato, considerando la capacità dell'intervento di soddisfare in particolare quei criteri che non afferiscono esclusivamente all'assolvimento di obblighi derivanti dalla normativa vigente - obbligatori per gli edifici di nuova costruzione - ma che premino anche un incremento delle prestazioni e della qualità dell'impianto sportivo nel suo complesso (es. criteri 2.4 "sistemi di sorveglianza", 2.5 e 2.6 "accessibilità e fruibilità impianto", 3.1 "fotovoltaico", 3.4 "produzione di acqua calda sanitaria con solare termico", 3.6 "impianto di recupero acque meteoriche", ecc)

  • Nel caso i serramenti dell’edificio oggetto di intervento siano già stati parzialmente sostituiti e rispettino i requisiti prestazionali minimi previsti dalla normativa regionale vigente, il progetto potrà proporre, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al criterio 3.3, la sola sostituzione dei serramenti mancanti. La relazione tecnica dovrà contenere le schede tecniche dei serramenti esistenti. Si segnala che, nella sezione “documentazione minima richiesta” la parola “del cappotto” contenuta nella frase “tavole grafiche con individuazione dell’applicazione del cappotto sull’involucro degli edifici” deve intendersi “dei serramenti”

  • è ammessa la demolizione e ricostruzione di manufatti edilizi esistenti. Per il riconoscimento dei punteggi legati all'efficientamento energetico la relazione tecnica di progetto dovrà attestare lo stato di fatto degli immobili oggetto di intervento specificandone le caratteristiche costruttive ed esplicitare i miglioramenti prestazionali conseguiti con gli interventi da realizzare (Nell'allegato 1 del bando pubblicato sul BURL n. 19 S.O. in data 5 maggio scorso -  https://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/ - vengono in particolare precisati, per ciascun criterio, i documenti da redigere e la metodologia di assegnazione dei punteggi previsti

  • Condizione generale di ammissibilità al contributo regionale è che i lavori relativi all’intervento oggetto di richiesta non siano stati avviati prima della data di pubblicazione del bando impianti sportivi 2025, avvenuta il 5 maggio 2025. A tale scopo, in sede di presentazione della richiesta di contributo, tramite la piattaforma “Bandi e Servizi”, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione, generata dall’applicativo e prevista al paragrafo C.1.a “Domanda di contributo”, pag. 15 del Bando. Gli interventi previsti dal progetto esecutivo approvato dovranno rientrare tra le tipologie riportate al paragrafo B.2 “Progetti ammissibili”, pag. 11 del Bando

  • In merito al caso sottoposto, con riferimento ai contenuti della D.G.R. n. XII/3981/2024 e del Bando Impianti Sportivi 2025, si precisa che:

    • gli unici soggetti titolati a presentare richiesta di contributo - corredata da progetto di Fattibilità Tecnico Economica, redatto ai sensi del D.lgs. 36/2023 almeno verificato – sono esclusivamente i Comuni o le Unioni di Comuni; non sono pertanto ammesse richieste da soggetti diversi;
    • relativamente al cofinanziamento da parte del Comune che dovrà essere indicato in sede di domanda, si ricorda che al paragrafo B1 è previsto che : "La quota parte del quadro economico progettuale non coperta dal contributo regionale dovrà essere assicurata dal Comune, attraverso risorse proprie, oppure eventualmente – ove ne ricorrano le condizioni e i requisiti definiti dalla normativa di settore applicabile – attraverso l'accesso ad eventuali ulteriori forme di finanziamento o contributo, quali ad esempio: [...] partenariato pubblico privato, secondo quanto previsto dal Libro IV del D.lgs. 36/2023, purché la procedura volta all'individuazione del concessionario sia almeno già stata avviata, al momento della presentazione della richiesta di contributo. L'utilizzo di risorse private dovrà comunque garantire la piena proprietà comunale delle opere realizzate e/o delle attrezzature acquistate. In qualunque caso (contratto di concessione da attivare o in corso di esecuzione) il Comune dovrà dimostrare, attraverso il Piano Economico Finanziario asseverato e il documento di specificazione delle caratteristiche del servizio della gestione, di cui all'articolo 193 (Procedura di affidamento) comma 3 del D.lgs. 36/2023, l'interesse pubblico misurabile o misurato realizzato attraverso il contributo regionale".

    La possibilità di finanziare la quota parte del quadro economico progettuale non coperta dal contributo regionale, indicata al paragrafo B.1 attraverso ulteriori fome di finanziamento, deve essere ricondotta al reperimento dei finanziamenti e non alle specifiche modalità attuative delle forme di partenariato pubblico privato che devono, comunque, essere riferite al libro IV del D. Lgs. 36/2023.

    Si ricorda infine che:

    • rimane a carico del Comune beneficiario la responsabilità della verifica della sovracompensazione dei contributi complessivamente percepiti sull'intervento. relativamente alla spesa complessiva ed al regime di aiuto di stato riconosciuto all'intervento;
    • le spese rendicontate devono essere riconducibili al CUP indicato nel progetto presentato. Tutte le spese che non sono riconducibili al CUP del progetto presentato non possono essere rendicontate
  •  

    Il Bando è finalizzato a una riqualificazione degli impianti sportivi esistenti nel loro complesso, al fine di migliorarne la fruizione da parte degli atleti. In funzione di tale principio gli interventi proposti vengono valutati sulla scorta dei benefici che gli stessi apportano all'intero impianto e non al singolo immobile, spazio sui quali vengono fisicamente realizzati gli interventi. Pertanto, non è previsto cumulo dei punteggi nel caso si preveda, di realizzare uno stesso intervento (es. sostituzione dei serramenti) su più fabbricati. Di seguito si forniscono alcune esemplificazioni riferite ad alcuni criteri:

    • Relativamente al criterio 3.1 "fotovoltaico/fotovoltaico con accumulo" è rilevante per l'attribuzione dei punteggi, non il numero degli impianti installati, ma la capacità dell'impianto o degli impianti fotovoltaici installati di coprire il fabbisogno di energia elettrica dell'intero impianto sportivo. Le medesime considerazioni sono valide anche per l'installazione di impianti solari termici (sottocriterio 3.5);
    • Relativamente alla sostituzione dei serramenti di cui al punto 3.3, il punteggio previsto non è cumulabile nel caso di sostituzione integrale di serramenti in più immobili presenti nell'impianto sportivo. Analoghe considerazioni sono valide per i sottocriteri 3.2 "cappotto termico", 3.4 "sistemi di ventilazione meccanica controllata", 3.10 "sostituzione impianto di riscaldamento esistente con pompe di calore"
  • No, una ASD non può partecipare al bando, in quanto la DGR. n. XII/3981/2025 stabilisce che la domanda di richiesta del contributo regionale deve essere presentata dal Comune proprietario dell’impianto e quindi non può essere presentata da un altro soggetto.

    Nel caso di presentazione di domanda da parte del Comune, possono essere proposte anche più tipologie di intervento (nell’esempio, sostituzione del manto erboso e realizzazione di un punto ristoro), purchè gli stessi interventi siano riferiti a un unico impianto sportivo, così come iscritto nell’anagrafe regionale degli impianti sportivi e identificato tramite specifico codice identificativo (ID).

    La quota di cofinanziamento dell’intervento, che deve essere garantita dal Comune richiedente (la quota minima di cofinanziamento dipende dalla popolazione residente nel Comune: 20% o 50% se rispettivamente inferiore o superiore a 5.000 abitanti), potrà essere raggiunta anche tramite apporto di risorse private, purché acquisite dall’ente nelle forme previste dalla legislazione vigente.

  • Con riferimento quesiti posti si evidenzia che, in sede di presentazione della richiesta di contributo la parte del quadro economico progettuale non finanziata dal contributo regionale a fondo perduto in conto capitale dovrà essere finanziata dal Comune tramite l’accensione di un mutuo con ICSC o altro istituto di credito, con fondi propri stanziati ed appostati sul proprio bilancio o tramite altre risorse, anche private, nel rispetto della normativa vigente. La modalità di finanziamento prescelta dovrà essere indicata nella richiesta di contributo.

    In particolare, rispetto all’accensione di mutuo con ICSC, si segnala che, oltre all’accordo sottoscritto con Regione Lombardia, il suddetto istituto di credito ha recentemente pubblicato ’Avviso Pubblico “Sport Missione Comune – edizione 2025” (l’avviso è consultabile sul sito www.creditosportivo.it. Tale avviso prevede la concessione di contributi in conto interessi su mutui per interventi nel settore dell’impiantistica sportiva da contrarsi entro il 31/12/2025 con il medesimo istituto o con altri istituti di credito, aventi durata di 10 anni. Le richieste di contributo o finanziamento ad ICSC dovranno essere allegate alla domanda di partecipazione al bando regionale, nel caso si scelga di avvalersi di tale forma di cofinanziamento.

    Al termine delle fasi di istruttoria formale e tecnico-valutativa, Regione Lombardia procederà all’approvazione della graduatoria delle domande presentate e trasmetterà a tutti i comuni risultanti in posizione utile la richiesta di accettazione del contributo assegnato. I Comuni, in tale sede, dovranno confermare il cofinanziamento della quota di spese ammissibili del quadro tecnico economico (QTE) non coperta dal contributo regionale, che potrà avvenire anche con modalità diverse rispetto a quanto indicato in sede di presentazione della richiesta, sulla scorta di diverse valutazioni nel frattempo maturate dal Comune. La percentuale cofinanziamento comunale sulle spese ammissibili dovrà in ogni caso rimanere invariata, in quanto soggetta ad attribuzione di specifico punteggio nella fase di istruttoria tecnico-valutativa della richiesta di contributo

  • Con riferimento alle spese ammissibili, il punteggio è assegnato proporzionalmente alla quota di co-finanziamento comunale COamm (comprensivo di finanziamenti attraverso Mutuo ICSC, contributi GSE, fondi propri del Comune e altre fonti di finanziamento) e ai costi ammissibili indicati nel Quadro tecnico economico QTEamm (paragrafo B.3), secondo le modalità di calcolo definite nell'allegato 1 del Bando (pag. 36-37), come modificato dal dispositivo del Decreto 7461 del 28/05/2025. (Per le formule si rimanda direttamente al decreto 7461 del 28/05/2025 pubblicato sul BURL S.O. n. 22 del 30/05/2025) Il punteggio calcolato verrà arrotondato per eccesso o per difetto a seconda che la seconda cifra decimale sia superiore od inferiore a 5.

  • Si conferma, come indicato nella descrizione del criterio 3.2 dell’allegato 1 del bando (pag. 41), che l’isolamento dell’involucro deve comprendere anche porticati, aggetti e coperture pertinenti l’edificio oggetto di intervento

  • Si precisa che al Punto B.1. del Bando per “avvio della procedura di individuazione del concessionario” si intende la pubblicazione dell’avviso di indizione della gara di cui all’art. 182 (bando) o 193 (Procedura di affidamento), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209

  • In merito al quesito posto,  si precisa che:

    • il punteggio sarà attribuito esclusivamente su impianti considerati strategici o di particolare importanza da parte del Comitato Regionale della Federazione riconosciuta dal CONI;
    • a dimostrazione di tale considerazione, sarà necessario allegare la lettera motivata della Federazione del Comitato Regionale riconosciuto dal CONI che dimostra l'interesse per l'utilizzo dell'impianto sportivo ai fini della pratica dell'attività a livello provinciale / regionale, per "quella" attività di riferimento della Federazione;
    • sulla scorta di quanto sopra, la Federazione del Comitato Regionale riconosciuta dal CONI dovrà trasmettere al Comune proprietario dell'impianto sportivo una lettera in cui esprima la motivazione e l'interesse all'utilizzo dell'impianto sportivo per la pratica sportiva a livello Provinciale o Regionale, come, ad esempio, la volontà realizzare in ogni provincia lombarda uno o più impianti sportivi di riferimento per tutte le realtà provinciali e/o regionali.
    • la scelta della Federazione del Comitato Regionale di riferimento di sviluppare prioritariamente uno o più impianti a livello provinciale o regionale, è lasciata alla discrezionalità della stessa. L'interesse deve intendersi comunque riferito all'intero impianto sportivo ed alle attività in esso svolte o che il Comitato regionale, in seguito agli interventi che il Comune intende realizzare, intende svolgere
  • la D.G.R. n. 3981 del 03/03/2025, con la quale sono stati approvati i criteri inerenti il "bando impianti sportivi 2025", non prevede, relativamente ai Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti, l'attribuzione di punteggio premiale relativo al criterio "Dimensione territoriale ente"(punteggio massimo attribuibile pt. 3), in quanto tali comuni già beneficiano della possibilità di ottenere una maggior quota di contributo regionale rispetto ai comuni aventi popolazione superiore (fino ad un massimo dell'80% in luogo del 50%)

  • L’allegato 1, pag. 40-41 del bando – prevede per il criterio 3.1 “fotovoltaico – fotovoltaico con accumulo”, l’assegnazione di punteggi in ordine crescente in funzione della percentuale di copertura del fabbisogno di energia elettrica dell’impianto sportivo che l’impianto fotovoltaico riesce a soddisfare, con una percentuale minima pari al 20%. Le percentuali indicate potranno essere raggiunte anche tenendo conto di eventuali impianti preesistenti. Resta inteso che, nel caso l’impianto esistente copra già una percentuale appartenente ad una delle tre fasce di fabbisogno previste, il punteggio sarà assegnato solo se detto impianto contribuirà, con il nuovo, al raggiungimento della fascia successiva (ES. a) impianto esistente = 25% fabbisogno – nessun punteggio; b) impianto esistente = 15%, nuovo impianto= 15%, TOT. 30% - pt. 1; c) impianto esistente = 30%, nuovo impianto 15%, TOT. 45% - pt. 2)

  • si conferma che, nel caso sia prevista attivazione di Partenariato Pubblico Privato di iniziativa pubblica (art. 182 d.lgs. 36/2023), non sussiste obbligo di asseverazione del PEF da allegare alla richiesta di contributo.

  • Il Bando permette l’articolazione dell’intervento in più lotti funzionali, come previsti dall’articolo 58 del D.lgs 36/2023, purchè gli stessi siano riferiti a un unico CUP e a un unico impianto sportivo.

    Tale articolazione dovrà comunque assicurare il rispetto delle tempistiche di esecuzione e rendicontazione degli interventi soggetti a contributo, come previste al paragrafo C.3 del bando, nel loro complesso, non essendo ammesse rendicontazioni parziali riferite a ciascun lotto

  • Sì è consentito che un Comune possa cofinanziare un intervento presentato da un altro Comune per un impianto sportivo di proprietà di quest’ultimo, fermo restando che non è possibile candidare al Bando più di un impianto appartenente allo stesso Comune. 

    Nel caso di domanda presentata da un Comune e cofinanziata da un altro Comune, la soglia di abitanti in base da considerare per stabilire il limite massimo del contributo regionale sarà quella del Comune richiedente. Solo nel caso di domanda presentata da una Unione dei Comuni, già costituita - ai sensi della L.R. 27 giugno 2008, n. 19 - alla data di pubblicazione del bando, la soglia di abitanti considerata è quella derivante dalla somma della popolazione residente dei singoli Comuni costituenti l’Unione

  • Il parere in linea tecnico sportiva del CONI deve essere riferito al progetto dell’intervento per il quale si richiede contributo. Al fine dell’ammissione alla procedura di valutazione, come previsto dalla D.g.r. n. 3981/2025, il Comune dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda di contributo almeno la richiesta del predetto parere. E’ previsto un punteggio premiale (pt. 2) nel caso tale parere sia già stato acquisito dall’Ente al momento di presentazione della domanda

  • Sì, la partecipazione al Bando risulta possibile, anche sullo stesso impianto sportivo (identificato tramite relativo ID nell’anagrafe regionale impianti sportivi), purché l’intervento oggetto di richiesta di contributo riguardi lavori differenti ed autonomi rispetto a quelli già finanziati con l’ALS ed in corso di realizzazione, fatti salvi specifici vincoli eventualmente presenti in detto accordo in materia di cumulo di contributi. Nella DGR n. XII/3981 del 03/03/2025 non sono infatti state poste particolari limitazioni rispetto alla compresenza di diversi finanziamenti pubblici per opere da realizzarsi in uno stesso impianto sportivo. Rimane tuttavia a carico del soggetto beneficiario la responsabilità della verifica della sovracompensazione dei contributi complessivamente percepiti sull’intervento in funzione della spesa sostenuta e all’eventuale sussistenza del regime di aiuto di stato riconosciuto all’intervento. Al fine dell’ammissibilità della richiesta, inoltre, i lavori per i quali viene chiesto contributo non dovranno essere iniziati precedentemente alla data di pubblicazione del bando

Dario,
il tuo assistente digitale