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Nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e nuovi centri antiviolenza

Nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e nuovi centri antiviolenza

Codice: RLA12020012557

Domande dal: 07/03/2017 , ore 09:00

Scade il: 30/06/2017 , ore 12:00

Termini e modalità di attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e nuovi centri antiviolenza per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne di cui alla d.g.r. 5878 del 28/11/2016

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Ente responsabile

Nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e nuovi centri antiviolenza

Codice: RLA12020012557

Domande dal: 07/03/2017 , ore 09:00

Scade il: 30/06/2017 , ore 12:00

Scheda informativa

  • Tipologia A): attivazione nuove reti antiviolenza

     I  comuni che non hanno in corso accordi di collaborazione ex art.15, l. 241/1990 con la Regione su progetti antiviolenza coerenti con la l.r. 11/2012 e con il Piano regionale antiviolenza sulla base delle dd.g.r n. 4046 del 18/9/2015, n. 5782 del 8/11/16 o n. 4955 del 21/3/2016.

     I comuni di cui sopra possono essere:

     
      capofila di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza che coinvolgano una  popolazione complessiva uguale o superiore a 100.000 ( centomila) abitanti;
      capofila di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza che coinvolgono  almeno due ambiti distrettuali vigenti per i Piani di Zona 2015/2017,  indipendentemente dal numero di abitanti.


      Tipologia B):  incremento numero di centri antiviolenza all’interno delle reti già attive

     I  comuni che hanno già in corso programmi finanziati da accordi di collaborazione con la Regione, come sopra descritti, e che debbano incrementare il numero di centri antiviolenza presenti sul loro territorio.

      

     In entrambi i casi, i comuni dovranno essere capifila di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza con le seguenti caratteristiche:


      Avere stipulato uno specifico  protocollo d’intesa tra i soggetti componenti la Rete territoriale interistituzionale antiviolenza.
      
      Avere come componenti indispensabili:
     

     
      un  comune capofila;
      uno o più  centri antiviolenza in possesso dei requisiti stabiliti dall’Intesa Stato-Regioni 27/11/2014;
      almeno una  casa rifugio in possesso dei requisiti stabiliti dall’Intesa Stato-Regioni 27/11/2014;
      soggetti del  sistema socio-sanitario (ATS, ASST e/o fondazioni IRCCS, enti di diritto privato accreditati);
      almeno un soggetto in rappresentanza delle  forze di pubblica sicurezza (Polizia di Stato, Carabinieri e/o Prefettura)

  • Termini e modalità di attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e nuovi centri antiviolenza per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne di cui alla d.g.r. 5878 del 28/11/2016

  • Le risorse stanziate ammontano a €  1.328.200,34, ripartiti tra le ATS sulla base dei criteri stabiliti dall’allegato C) della d.g.r. n. 5878 del 28/11/16

    Le risorse saranno erogate come contributo regionale a fondo perduto, e copriranno integralmente, purché strettamente finalizzate alla realizzazione gli obiettivi di progetto, le voci di spesa specificamente elencate per ciascuna tipologia (A e B). Il contributo non potrà in nessun caso coprire costi per spese generali o spese per il personale dipendente di enti pubblici.

  • Il contributo regionale per il sostegno alle azioni e proposte di intervento oggetto dell’accordo di collaborazione non potrà in ogni caso superare la somma di:

     
      Tipologia A - Nuove Reti antiviolenza:         € 100.000,00 per ciascuna nuova rete antiviolenza
      
      Tipologia B - Nuovi Centri antiviolenza:         € 60.000,00 per ciascun nuovo centro antiviolenza

  • I comuni inviano alle  ATS di riferimento esclusivamente tramite  posta elettronica certificata (PEC) la  Domanda di sottoscrizione dell’accordo di collaborazione (allegato B), e la  Scheda tecnica” (allegato  B1 per i progetti di  tipologia A; e allegato  B2 per i progetti di  tipologia B) contenente le azioni progettuali oggetto dell’accordo.

     La domanda dovrà essere  sottoscritta elettronicamente dal legale rappresentante del comune che la presenta

     L’ATS di riferimento alla ricezione della domanda verifica la presenza dei requisiti formali delle domande di cui al punto C.3.b dell’all. A al decreto), nonché la presenza degli allegati richiesti (punto C1 dell’all. A), e procede a eventuali richieste di integrazione.

     Ogni ATS trasmette alla Regione Lombardia l’elenco dei progetti pervenuti e una relazione sui requisiti di ammissibilità e formali.

     La Regione Lombardia incontrerà i comuni ammissibili per la procedura negoziale (analisi condivisa del progetto). Al termine verrà sottoscritto un verbale di condivisione delle azioni oggetto dell’accordo e verrà definita l’entità del contributo concedibile.

     La Regione approverà con decreto l’elenco dei comuni capifila di Reti antiviolenza con i quali verrà sottoscritto un accordo di collaborazione.

  • Valutativa a Graduatoria
  • Per richieste di chiarimento è possibile telefonare ai numeri

    02/6765.5207 - 2406 - 6553

    o inviare un messaggio di posta elettronica a: <a href=mailto:politicheantiviolenza@regione.lombardia.it>politicheantiviolenza@regione.lombardia.it
    Riferimento al BURL: Pubblicato l'elenco dei progetti oggetto degli accordi di collaborazione ex d.g.r 5878/2016, degli enti capifila e delle A.T.S. di riferimento

    Riferimento Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n.10 del 08/03/2018 - serie ordinaria

Dario,
il tuo assistente digitale